ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, la disciplina relativa all’assegno unico e universale per i figli a carico trova piena e definitiva attuazione con possibilità di presentazione delle domande dal 1° gennaio 2022 ed erogazione a decorrere dal 1° marzo 2022.

L’assegno unico costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo.

 

BENEFICIARI

L’accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
    – il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    – svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a euro 8.000,00 annui;
    – sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno unico spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto con riguardo all’ipotesi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni.

L’assegno è riconosciuto a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, e quindi spetta ai soggetti:

  • non occupati;
  • disoccupati;
  • percettori di reddito di cittadinanza;
  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori autonomi;
  • pensionati.

 

REQUISITI SOGGETTIVI PER CHIEDERE L’ASSEGNO

La misura in esame viene riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

SITUAZIONE ECONOMICA ISEE

Il possesso dell’ISEE non costituisce un requisito necessario per accedere all’assegno unico e universale, sebbene sia necessario al calcolo dell’importo spettante sulla base della situazione economica del nucleo familiare che lo richiede.

L’assenza dell’ISEE non preclude il riconoscimento dell’assegno, ma ne determina l’erogazione nella misura minima prevista dalla Tabella A allegata al D.Lgs. 230/2021. L’ISEE potrà comunque essere presentato successivamente.

Ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 230/2021,l’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR e pertanto l’importo riconosciuto non sarà soggetto a IRPEF.

 

MAGGIORAZIONI

La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno come determinato all’articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

  • valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro
  • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione è pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e dell’ammontare mensile della componente fiscale al netto mensile dell’assegno così come determinato.

La maggiorazione mensile spetta:

  •  per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
  • per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
  • per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

 

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale, oppure dal figlio maggiore, oppure da un affidatario o tutore. La domanda va presentata tramite il sito dell’INPS. La domanda va presentata una volta all’anno. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Nella domanda devono essere indicati tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.

 

COMPATIBILITA’ CON ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI

L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 28 marzo 2019, n. 26, l’INPS corrisponde d’ufficio, a valere sugli oneri indicati all’articolo 6, comma 10, l’assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Vengono abrogate:

  • premio alla nascita o per l’adozione del minore dal 01.01.2022
  • l’assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”) dal 01.01.2022
  • le disposizioni riguardanti il fondo di sostegno alla natalità dal 01.01.2022
  • assegno ai nuclei con almeno tre figli minori dal 01.03.2022
  • assegno per il nucleo familiare e assegni familiari dal 01.03.2022

 

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