Trattasi di detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).
La detrazione spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, purché residenziali.
La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente facente parte dell’immobile anche se diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.
Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia antecedente a quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Gli interventi edilizi che devono essere effettuati per usufruire del bonus sono:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti non danno diritto al bonus.
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici sono:
- quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
Beni oggetto di detrazione
La detrazione spetta su mobili ed elettrodomestici nuovi.
Sono esclusi gli acquisti di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.
Gli elettrodomestici devono avere una classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga) e devono essere muniti di etichetta. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
Importo detraibile
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento.
Ciò vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus.
Pagamenti
Per avere la detrazione i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.
Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto per le spese di ristrutturazione edilizia.
Se il pagamento avviene con carte di credito o di debito la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta, ovvero quella indicata nella ricevuta di transazione e non nel giorno di addebito sul conto corrente.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi con bonifico, carta debito o credito e che il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.
Anche le spese di montaggio e di trasporto sono oggetto di detrazione purché vengano rispettate le regole di pagamento menzionate.
Documenti da conservare
I documenti che devono essere conservati sono:
- ricevuta del bonifico
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti
Precisazioni
- Gli immobili oggetti di detrazione possono essere acquistati anche all’estero purché venga prodotto e conservata la documentazione prevista dalla normativa
- La sostituzione della caldaia rientra tra i lavori di manutenzione straordinaria che concedono la detrazione mobili ed elettrodomestici
- La detrazione delle suddette spese non può essere trasferito in asse ereditario in caso di decesso
- Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
- La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori prorogo da parte dell’agenzia delle entrate con la legge di bilancio annuale.