BONUS FACCIATE

Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale volto al miglioramento dell’aspetto estetico degli immobili. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e ne possono beneficiarne tutti.
Può essere usufruito da:

  • inquilini,
  • proprietari,
  • residenti e non residenti nel territorio dello Stato,
  • persone fisiche
  • imprese.

Il beneficio è collegato all’effettuazione di interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Gli immobili si devono trovare nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

 

Cosa è agevolabile:

Sono oggetto di agevolazione i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, la pulitura e tinteggiatura, gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Sono compresi anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Rientrano nell’agevolazione anche tutte le spese ad essere correlate come l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali, l’Iva, l’imposta di bollo, i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

La detrazione comprende anche:
✓ le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
✓ gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, ..).

Non è possibile cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Il “bonus facciate” non prevede limiti massimi di spesa né di detrazione.

 

Chi ne usufruisce:

Sono ammessi all’agevolazione:
✓ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
✓ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
✓ le società semplici
✓ le associazioni tra professionisti
✓ i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I contribuenti interessati devono:
✓ possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
✓ detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Possono usufruire della detrazione le spese sostenute per gli interventi anche se sostenute da:
✓ i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
✓ i conviventi di fatto purchè:
                ✓ la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori
         ✓ le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

 

Efficientamento energetico:

I lavori di rifacimento delle facciate possono influire sul punto di vista termico generando così la possibilità di usufruire del bonus risparmio energetico.

 

Pagamento:

Per poter usufruire della detrazione occorre effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale ove risultino I seguenti dati:
✓ la causale del versamento
✓ il codice fiscale del beneficiario della detrazione
✓ il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.

I soggetti con reddito di impresa non hanno obbligo di effettuazione il pagamento con bonifico, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa.

 

Altri adempimenti:

Per usufruire del beneficio fiscale i contribuenti sono tenuti a:
✓ indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione
✓ comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri. Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
✓ conservare la documentazione relativa agli interventi realizzati (fatture, ricevute di pagamento, domanda di accatastamento, ricevute di pagamento tributi locali, delibera approvazione lavori, tabelle millesimali) ed esibirle su richiesta degli uffici preposti.

Se si vuole usufruire dell’ecobonus occorre:
✓ l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi
✓ l’attestato di prestazione energetica per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
✓ presentare la comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, contenente la descrizione degli interventi realizzati.

 

Interventi su parti comuni di edifici condominiali

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti per poter usufruire del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condòmini delegato o dall’amministratore del condominio.
Il condomino o amministratore di condominio provvede ad indicare i dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni. Anche per il “bonus facciate” l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. Infine, l’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici che la richiedono.