SISMA BONUS

Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. 
Per le spese sostenute tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione può arrivare fino all’85% e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le detrazioni possono essere usufruite anche dai soggetti passivi Ires e, dal 2018, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Per gli interventi condominiali è possibile cedere il corrispondente credito, in alternativa alla fruizione della detrazione.
Dal 2017 è stata prevista una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1” e la possibilità di cedere il corrispondente credito.

Misura e ripartizione della spesa 

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1 gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Se i lavori si protraggono per più anni la somma del costo sostenuto nei diversi anni determina l’ammontare complessivo, se invece non si tratta di prosecuzione ma di nuovo adempimento ogni singolo intervento deve rispettare l’ammontare complessivo.

 

Maggiore detrazione

Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:

  • quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute
  • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%
    delle spese sostenute.

Ripartizione in 5 quote annuali

 

A chi spetta la detrazione

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) 
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari)

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile

Dal 2018, inoltre, le detrazioni possono essere usufruite anche

  • dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati
  • dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti questi enti devono essere stati costituiti ed essere già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing Le detrazioni spettano per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

L’agevolazione per i lavori antisismici, come quella per il recupero del patrimonio edilizio, può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno e va suddivisa fra tutti i soggetti che ne hanno diritto Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.

Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni, nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente

 

Come si chiede

Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Pagamenti

Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con l’apposito bonifico “dedicato”, bancario o
postale (anche “on line”), dal quale risulti:

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

 

INTERVENTI CONDOMINIALI

Le detrazioni spettano nelle seguenti misure

  • 75 delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
  • 85 delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96 000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo

L’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze delle unità immobiliari
Per esempio, se l’edificio è composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione si calcola su un importo massimo di spesa di 768 000 euro 96 000 euro x 8 unità) Essa sarà attribuita ai condòmini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea.

 

Cessione del credito

Dal 1 º gennaio 2017 tutti i beneficiari possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati”privati”(professionisti
La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta
Non può essere ceduto alla pubblica amministrazione Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base
della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile La cessione deve riguardare l’intera detrazione in quanto il condomino non può cedere rate residue di detrazione

Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo
L’amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni

  • comunica annualmente all’Agenzia delle entrate i dati del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace
  • consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia

I condòmini appartenenti ai cosiddetti “condomini minimi” che, non avendo l’obbligo di nominare l’amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità previste per gli amministratori L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito che gli è stato attribuito Tale credito potrà essere utilizzato solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso le funzionalità rese disponibili nello stesso “Cassetto fiscale”

L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito che gli è stato attribuito Tale
credito potrà essere utilizzato solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso le funzionalità rese disponibili nello stesso “Cassetto fiscale” Le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario sono rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente
Chi riceve il credito può cederlo, in tutto o in parte, solo dopo che tale credito è divenuto disponibile
Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in 5 quote annuali di pari importo Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F 24 ,,(codice tributo 6891 denominato « sismabonus ») sclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
Il successivo cessionario lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso 

Interventi combinati per riduzione rischio sismico e rigualificaizone energetica

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1 2 e 3 finalizzati congiuntamente

  • alla riduzione del rischio sismico
  • alla riqualificazione energetica

In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari

  • all’ 80 se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • all’ 85 se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio

 

Documenti utili per interventi antisismici

  • comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria in base alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri in essa deve risultare la data di inizio dei lavori
  • abilitazioni amministrative dalle quali risulti data di inizio e tipologia dei lavori in assenza di abilitazioni, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute
  • bonifico bancario o postale, anche on line, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (per i contribuenti tenuti a tale modalità di pagamento)
  • fatture o ricevute fiscali idonee a dimostrare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi
  • altri documenti relativi alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico
  • autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile
  • dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione
  • per il condominio minimo, in mancanza del codice fiscale, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio
  • copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato
  • copia dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista
  • atto di cessione dell’immobile, quando lo stesso contiene la previsione che il diritto alla detrazione sarà mantenuto in capo al cedente

 

Acquisto di case sismiche

  • atto di acquisto dell’immobile
  • documentazione da cui risulti

           – la tipologia di intervento effettuato
           – la zona sismica nella quale è ubicato l’immobile
           – la data di conclusione dei lavori
           – l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico